Decidendo su un ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la Sesta Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Greco, Rel. Crolla) nella Ordinanza n. 20784 del 30 settembre 2020 esamina preliminarmente il primo motivo del controricorso incidentale del contribuente, che investe il profilo formale della carenza di motivazione della cartella di pagamento ritenendo tale censura fondata, con assorbimento di tutti gli altri motivi del ricorso e del ricorso incidentale.
La Corte ricorda di aver da tempo affermato il principio secondo il quale”la cartella esattoriale, ove non preceduta da un avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, e recepiti, per la materia tributaria, dalla L. n. 212 del 2000, art. 7. (Cass. n. 9799/2017 e 31270/2018)”.
Nel caso specifico le due cartelle che rappresentavano l’oggetto del contendere, recavano entrambe l’indicazione delle somme dovute per il periodo di imposta 2003 a seguito di un controllo automatico ai sensi dell’art 36 bis del dpr 600/73, senza specificare per quale ragione fossero stati emessi due ruoli per lo stesso anno.
La genericità di tali indicazioni, secondo i Giudici, non ha consentito al contribuente di verificare la fondatezza sia nell’an che nel quantum della pretesa impositiva anche in considerazione dell’anomalia costituita dalla emissione di due cartelle riferite alla stessa imposta e al medesimo anno, idonea ad ingenerare , come in effetti è avvenuto nei giudizi di primo e secondo grado, il ragionevole convincimento di duplicazione di accertamento. La mancanza di adeguata informazione del contribuente trova altresì, secondo la Corte, una ulteriore conferma nel mancato invio di una previa comunicazione dì irregolarità. Tale strumento avente funzione di garanzia avrebbe potuto realizzare compiutamente la necessaria interlocuzione tra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente e chiarire ogni aspetto legato alla regolarità della emissione di due atti di recupero per la stessa imposta e la medesima annualità
Trattandosi di vizio originario dell’atto, di per sè stesso idoneo a determinarne l’invalidità, a nulla rileva che l’Ufficio abbia esplicitato in sede di controdeduzioni quali fossero in concreto le ragioni delle pretese oggetto delle singole cartelle. Infatti nella giurisprudenza di legittimità si è ormai da tempo espresso il principio secondo il quale la motivazione dell’atto tributario costituisce lo strumento essenziale di garanzia del diritto di difesa del contribuente. All’interno della motivazione, pertanto, devono essere indicati gli elementi che l’Ufficio ha posto a base della pretesa, non potendo l’amministrazione integrare le proprie ragioni in corso di giudizio (cfr. Cass. 11777/2016, 25879/2015).
In accoglimento del controricorso incidentale viene quindi cassata l’impugnata sentenza e la causa non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, viene decisa nel merito a favore del contribuente.