La mancata stampa dei registri in sede di verifica (anche se disponibili altrove) configura l’omessa esibizione di scritture contabili.

L’Ordinanza 18 giugno 2019 n. 16253 della V Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Perrino, Rel. Catellozzi) accoglie un ricorso dell’Agenzia delle Entrate in relazione a una sentenza di appello che, confermando quella di primo grado, aveva ritenuto che i dati contabili in fase di verifica esistessero in quanto erano memorizzati su appositi supporti informatici non presenti in sede, ma che la contribuente si era mostrata disponibile a fornire previa stampa. La irregolarità rivestiva pertanto carattere formale

Per la Corte invece va premesso che l’art. 7, comma 4 ter, d.l. 10 giugno 1994, n. 357, conv., con modif., dalla I. 8 agosto 1994, n. 489, stabilisce che «a tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio corrente allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza».

Successive disposizioni legislative hanno esteso la regolarità della tenuta del registro contabile, pur in assenza di trascrizione su supporto cartaceo, ma in presenza dei medesimi presupposti (aggiornamento su appositi supporti magnetici e stampa contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza), dapprima, ai dati relativi all’esercizio per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali (art. 3, I. 21 novembre 2000, n. 342), quindi, ai dati relativi all’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi (art. 1, I. 27 dicembre 2007, n. 244).

Tale disposizione ha efficacia retroattiva nei limiti in cui esclude l’applicazione di sanzioni previste per il mancato adempimento di obblighi formali (di registrazione cartacea), assorbiti, nel rispetto dei presupposti e dei limiti indicati, dalla equipollenza delle registrazioni meccanografiche (cfr. Cass., ord., 29 novembre 2017, n. 28557; Cass. 6 dicembre 2011, n. 26177).

Per quanto sopra, pertanto, il principio della equipollenza delle registrazioni meccanografiche a quelle cartacee “postula necessariamente la stampa contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza”. Nel caso specifico invece le scritture erano tenute altrove, senza che la circostanza fosse stata dichiarata all’Agenzia delle Entrate nè che esistesse una dichiarazione del professionista depositario.

Di coneseguenza la rilevata omissione nell’esibizione delle scritture contabili richiesti assume rilevanza, incidendo sulle attività di verifica, “in relazione all’impossibilità di effettuare con la dovuta immediatezza i controlli della contabilità della contribuente e al venir meno dell’effetto di «congelamento» dei dati alla data dell’accesso”.

Ancora una volta per la Suprema Corte la forma diventa sostanza e molti principi di garanzia recati dal bistrattato (o ignorato?) statuto del Contribuente vengono disapplicati completamente. Una inezia nell’omissione di adempimenti tutto sommato marginali (il nome del depositario o la lettera di questi) fa scattare una omissione rilevantissima come quella della tenuta delle scritture, solo perché (presupponendo evidentemente la mala fede, a contrario di ciò che prevede l’articolo 10 dello “Statuto”) vi è impossibilità di avere subito i registri anziché riceverli dopo due giorni in ufficio. Abbiamo già espresso la nostra perplessità verso questa impostazione formalistica e contraria allo spirito collaborativo e garantista che aveva informato il nostro primo abbozzo di codice tributario. Impostazione la cui unica utilità, se di utilità si può parlare, appare essere in termini di gettito.