Liquidatori e soci responsabili per debiti tributari da accertamenti alla società cancellata.

L’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo attualmente in vigore, dispone che “i liquidatori dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilita’ e’ commisurata all’importo dei crediti d’imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.

La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in carica all’atto dello scioglimento della societa’ o dell’ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.

I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilita’ stabilite dal codice civile”.

Il fatto che nella norma che prevede la responsabilità di liquidatore e soci per omessi versamenti si faccia riferimento all’obbligo di pagare (letteralmente) e la circostanza che il precetto si trovi in un decreto sulla riscossione farebbero per molta dottrina pensare all’obbligo di pagare debiti certi, liquidi ed esigibili al momento della chiusura della liquidazione.

Ma la giurisprudenza prevalente non è in linea con questa lettura. Ed estende la responsabilità anche agli accertamenti che dovessero essere notificati dopo la chiusura della liquidazione.  In linea con tale interpretazione si pone l’ Ordinanza 22 maggio 2019, n. 13912 della VI Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Iacobellis, Rel. Delli Priscoli).

Per la Corte infatti gli ex-soci sono tutti limitatamente responsabili per i debiti della società a responsabilità limitata che si è estinta e come tali, in caso di incapienza della suddetta società, sono limitatamente responsabili per i debiti della società stessa nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione: la loro responsabilità per le obbligazioni contratte dalla società (anche fiscali) è dunque limitata e circoscritta alle somme ricevute in base al bilancio finale di liquidazione nonostante l’estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, atteso che tale evento non determina l’estinzione dell’obbligazione sociale, ma solo il suo trasferimento in capo ai soci, i quali ne rispondono secondo lo stesso regime di responsabilità vigente “pendente societate” (Cass. 6 luglio 2016, n. 13805; Cass. 31 maggio 2018, n. 13917). Infatti, secondo l’insegnamento di Cass., SU, 12 marzo 2013, n. 6070, a seguito della riforma del diritto societario del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue, il che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente (come nel caso di specie, trattandosi di società a responsabilità limitata) o illimitatamente responsabili per i debiti sociali. I soci, peculiari successori della società in maniera non dissimile a quanto avviene per gli eredi nei confronti del soggetto deceduto, subentrano dunque in tutti i rapporti facenti capo all’ente, e dunque anche nei debiti della società estinta (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21188; Cass. 31 maggio 2018, n. 13917).

L’autorevole lettura non chiarisce perché un debito sopravvenuto molto dopo la fine della liquidazione si assimili ad un debito certo, liquido ed esigibile al momento della chiusura della fase liquidatoria. Come avviene nello specifico caso deciso. Infatti l’avviso di accertamento era stato notificato il 25 novembre 2011, mentre la cancellazione dal registro delle imprese era avvenuta il 9 febbraio 2009. La norma allora in vigore non consentiva di notificare atti impositivi alla società cancellata e dunque l’avviso era stato notificato ai soci e al liquidatore sul presupposto dell’articolo 36 del decreto sulla riscossione.