Non motivata la sentenza in materia IRAP che non valuta le mansioni del dipendente.

L’ordinanza 8 luglio 2019 n. 18300 della Sezione filtro (Pres. Greco, Rel. Castorina) accoglie un ricorso dell’Agenzia delle Entrate ponendo tuttavia una questione che potrebbe ragionevolmente essere di utilità anche dalla parte del contribuente.

Il giudizio verte sull’IRAP professionisti e sul rilievo dell’elemento organizzativo. In questo contesto la presenza del personale dipendente deve essere valutata, come sappiamo, con riferimento al tipo di apporto. Meramente esecutivo da un lato, oppure, dall’altro, suscettibile di configurare un “quid pluris” aggiungendo valore al lavoro professionale del titolare e configurando in qualche modo una autonoma organizzazione.

La Corte ricorda come le Sezioni Unite  (cfr. Cass. 10 maggio 2016, n. 9451, cui si è uniformata la successiva giurisprudenza), componendo il contrasto emerso nell’ambito della sezione tributaria, hanno affermato il principio che il requisito dell’autonoma organizzazione di cui all’art. 2 del d. lgs. n. 446/1997, quale presupposto impositivo dell’Irap, ricorre quando il contribuente: «a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive».

L’avere la sentenza impugnata totalmente omesso l’esame delle mansioni svolte dal personale dipendente, se meramente esecutive o di segretaria e le concrete modalità d’impiego concretizza, dunque, un vizio di motivazione (oltre che una violazione di legge con riferimento all’onere probatorio).

Viene comunque precisato che “incombe al professionista, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in materia, l’onere di provare l’insussistenza dell’autonoma organizzazione quale presupposto impositivo del tributo in oggetto (tra le molte cfr. Cass. sez. 5, 28 novembre 2014, 25311; Cass. sez. 6-5, ord. 5 settembre 2014, n. 18749)”.