Obbligo di contraddittorio preventivo rispettato anche con il decorso di sessanta giorni dal verbale di accesso. Qualche considerazione critica.

Riportata dal sito FiscoOggi dell’Agenzia delle Entrate e segnalataci dal nostro prezioso collaboratore Dott. Soro, riportiamo oggi una massima di un paio di settimane fa, che appare al momento piuttosto sorprendente. Ci riferiamo alla Ordinanza 8 maggio 2019, n. 12094 (Pres. Virgilio, Rel Triscari).

Prima di tutto un passaggio significativo della motivazione: “Il termine dilatorio di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, decorre da tutte le possibili tipologie di verbali che concludono le operazioni di accesso, verifica o ispezione,  indipendentemente dal loro contenuto e denominazione formale, essendo finalizzato a garantire il contraddittorio anche a seguito di un verbale meramente istruttorio e descrittivo”(Cass. 2 luglio 2014, n. 15010).

Richiamando questo precedente la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ritiene soddisfatto l’obbligo del contraddittorio preventivo in materia IVA in una situazione nella quale è stato redatto un verbale di accesso in data 11 maggio 2009 e il successivo avviso di accertamento è stato notificato alla il 10 settembre 2009, quindi  oltre il termine di cui all’art. 12, comma 7 dello “Statuto”.

Cioé una norma precisa che si riferisce ai processi verbali di constatazione viene estesa ai verbali di accesso.

Nè per la Corte è rilevante che il p.v.c. sia atto previsto in tutti i casi di constatazione di violazioni tributarie da novant’anni, secondo il sempre vigente articolo 24 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4. Infatti “il processo verbale di constatazione, redatto dagli organi accertatori in occasione di verifiche presso il contribuente e previsto dalla L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 24, non deve necessariamente contenere le contestazioni, potendo avere una molteplicità di contenuti, valutativi o meramente ricognitivi di fatti o di dichiarazioni, che, per la libera valutazione dell’amministrazione finanziaria prima e dell’autorità giudiziaria poi, possono comunque dare luogo alla emissione di avvisi di accertamento” (Cass. civ. Sez. V, 29 dicembre 2017, n. 31120).

Fatti fuori dunque un paio di precetti di Legge, il Collegio compie l’azione più devastante a nostro giudizio per chi conosca la vicenda del principio di difesa endoprocedimentale di matrice eurounitaria.

Letteralmente: “la sentenza della Corte di giustizia CE, 12 dicembre 2008, (causa C-349/07 Sopropè), citata dalla ricorrente, ha affermato il principio secondo cui i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizioni di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l’Amministrazione intende fondare la sua decisione e che grava sulle Amministrazioni degli Stati membri l’obbligo di instaurare il previo contraddittorio ogni qualvolta esse adottano decisioni che rientrano nella sfera di applicazione del diritto comunitario; ma, proprio in relazione all’adozione dell’atto impositivo e nella prospettiva di tutela del diritto di difesa del contribuente, il legislatore interno, secondo i principi interpretativi delle norme di riferimento espressi con gli arresti giurisprudenziali sopra citati, ha ritenuto che il contraddittorio endoprocedimentale è assicurato, in caso di accesso mirato, con il riconoscimento di un termine dilatorio in favore del contribuente nei cui confronti è stata operata l’attività di acquisizione della documentazione, non essendo necessario, come detto, in questo caso, l’adozione di un successivo atto di constatazione delle violazioni finanziarie, e tale specifica previsione costituisce la modalità con la quale, anche nella materia dei tributi “armonizzati”, il legislatore interno ha ritenuto di dare attuazione alla normativa comunitaria ed ai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria.

Quindi un verbale di accesso dà diritto al contraddittorio, anche se non si capisce come.

Ci si può difendere, anche non conoscendo in quel momento le violazioni contestate.

Il termine previsto per gli atti di constatazione si applica anche ai verbali di accesso. Cioé a un diverso atto che ha differente funzione.

Ci sembra francamente troppo.