Prova presuntiva fondata su elementi indiziari concorrenti: il giudice deve considerarli tutti ed elaborare una valutazione complessiva.

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nell’ordinanza 13 marzo 2019 n. 7109 (Pres. Locatelli, Rel. Napolitano) accoglie un ricorso dell’Agenzia delle Entrate in materia di prova presuntiva per concorso di elementi indiziari. Sappiamo però che in molti casi la difesa del contribuente può legittimamente fondarsi su analoghi mezzi di prova, i quali talvolta possono essere realmente determinanti. Ecco allora che la lettura della V sezione ci sembra da segnalare ai nostri lettori.

La Corte ricorda la propria precedente elaborazione giurisprudenziale (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 24 maggio 2018, n. 13004; Cass. sez. 3, 18 marzo 2014, n. 5787) nella quale si è chiarito che «La valutazione della prova presuntiva esige che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui disponga non già considerandoli isolatamente, ma valutandoli complessivamente ed alla luce l’uno dell’altro, senza negare valore ad uno o più di essi sol perché equivoci, così da stabilire se sia comunque possibile ritenere accettabilmente probabile l’esistenza del fatto da provare».

Nel caso specifico all’esame della Corte, il giudice di merito aveva preso in considerazione singolarmente solo due dei cinque elementi indiziari, limitandosi a negare al primo qualsivoglia rilevanza indiziaria e, contestando sul piano logico e di fatto il secondo. Gli altri invece non erano stati vagliati.

Per i Giudici di Legittimità in tal modo risulta compromesso sul piano logico lo stesso ragionamento inferenziale.

Esso avrebbe dovuto essere condotto dapprima con l’esame singolo di ciascun elemento, onde verificare se ogni singolo richiamo potesse effettivamente acquisire in sé rilievo indiziario. Poi sarebbe stato necessario un momento di valutazione complessiva di detti elementi onde accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ciascuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento (cfr., oltre alla già citata Cass. ord. n. 13004/18, Cass. sez. 6-5, ord. 2 marzo 2017, n. 5374).