Credito IVA da dichiarazione omessa: si ribadisce che occorre far riferimento alla sostanza del credito stesso e non alla regolarità degli adempimenti.

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione torna sulla questione del credito da dichiarazione IVA omessa con la sentenza 11655 del 3 maggio 2019 (Pres. Chindemi, Rel. Zoso).

E lo fa ribadendo la natura sostanziale del credito IVA, con la conseguenza che la sua ricostruzione (attraverso fatture e documenti contabili) può rendere il credito stesso e il suo utilizzo perfettamente legittimi anche in assenza di dichiarazione annuale.

La V sezione richiama in particolare la sentenza delle Sezioni Unite n. 17757 del 2016. Se andiamo a rileggerla troviamo in essa il seguente principio di diritto: “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili”.

Nel caso specifico la Corte ricorda al riguardo che “questa Corte ha già affermato il principio secondo cui, in tema di detrazione del credito IVA, maturato con riferimento ad un anno di imposta in cui il contribuente abbia omesso di presentare la dichiarazione, la prova dei relativi requisiti sostanziali del diritto può essere fornita mediante la produzione delle fatture o di altra documentazione contabile ( Cass. Sez. U, n. 17757 del 08/09/2016; Cass. n. 6921 del 17/03/2017; Cass. n. 22747 del 09/11/2016). Nel caso che occupa la CTR ha accertato che la contribuente aveva rispettato le condizioni che consentivano di ritenere correttamente esposto il credito Iva e la contestazione dell’Ufficio era basata sulla sola circostanza della non spettanza del credito in quanto non era stata presentata la dichiarazione annuale, senza contestazione in ordine al fatto che esso emergesse da altri documenti contabili indicati dalla contribuente stessa nel ricorso”.

Si deve quindi oggi affermare con decisione che la giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere che il fatto costitutivo del rapporto tributario col fisco nazionale in ambito IVA è ravvisato dalla effettività e liceità dell’operazione, mentre obblighi di registrazione, dichiarazione e consimili hanno una diversa funzione meramente illustrativa e riepilogativa dei dati contabili, finalizzata ad agevolare i controlli dell’Amministrazione finanziaria per l’esatta riscossione dell’imposta. Senza che l’inadempimento a taluno di questi obblighi possa far perdere dei diritti sostanziali.