Non si possono far valere dinanzi al giudice delle esecuzioni i vizi dell’atto prodromico, anche se non correttamente notificato. Le eccezioni vanno poste dinanzi al giudice competente nei termini di rito, impugnando l’atto successivo.

Interessante ordinanza della Sesta Sezione della Corte di Cassazione (n. 11900 del 7 maggio 2019, Pres. Frasca Rel. D’Arrigo) in materia di impugnazione dell’atto successivo in caso di omessa notificazione di quello presupposto.

Per la Sezione filtro il principio ripetutamente affermato dalla Corte (v., da ultimo, anche Sez. U, Ordinanza n. 17126 del 28/06/2018) è che le opposizioni c.d. “recuperatorie”, ossia con le quali si fa valere una ragione che non è stato possibile dedurre in precedenza a causa dell’omessa conoscenza legale dell’atto prodromico, vanno proposte nel rispetto dei termini previsti per l’impugnazione di quell’atto e innanzi al giudice che ne avrebbe avuto la giurisdizione in caso di tempestivo esperimento del rimedio.

Tale principio, per i Giudici di Legittimità, va tenuto fermo anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 2018, la quale, nel dichiarare costituzionalmente illegittimo l’art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, ha espressamente chiarito che, comunque, non vi è spazio per un’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. laddove era possibile la tutela giurisdizionale innanzi al giudice tributario ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 e che la pronuncia di incostituzionalità non dà luogo ad una giurisdizione concorrente. Dinanzi al giudice dell’esecuzione, pertanto, non possono essere dedotti motivi che dovevano farsi valere, ai sensi degli artt. 2 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con ricorso alla giurisdizione tributaria, neppure quando il contribuente non abbia avuto conoscenza dell’atto prodromico da impugnare. In tal caso, infatti, l’impugnazione, ancorché tardiva, si deve comunque proporre al giudice tributario nei termini previsti dal rito.

In conclusione, viene affermato il seguente principio di diritto: “In materia di esecuzione forzata per la riscossione di entrate di natura tributaria, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 2018, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 nella parte in cui esclude l’ammissibilità dell’opposizione regolata dall’art. 615 cod. proc. civ. in relazione agli atti della procedura successivi alla notifica della cartella o dell’avviso di pagamento, le opposizioni c.d. “recuperatorie”, ossia con le quali l’opponente intenda contestare il diritto dell’ente impositore o dell’agente di riscossione di agire in executivis per ragioni riferibili agli atti prodromici, di cui egli non abbia avuto conoscenza per omessa o viziata notificazione, devono proporsi, ai sensi degli artt. 2 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, innanzi al giudice tributario nel termine di rito ivi previsto”.