Professionista che si avvale continuativamente di professionisti che collaborano con lui: IRAP dovuta.

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 21806, depositata il 29 agosto 2019 (Pres. Cirillo, Rel. D’Angiolella) tratta della debenza o meno dell’IRAP nel caso di un avvocato che utilizzi stabilmente collaborazioni di altri avvocati.

Infatti secondo la ricorrente Agenzia delle entrate, si sarebbe palesata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.lgs. 15/12/1997 n. 446, per aver i giudici di appello escluso l’esistenza di una struttura organizzativa autonoma. Infatti, pur essendo pacifico che l’avvocato si era avvalso, costantemente, per tutte le annualità oggetto di richiesta di rimborso Irap (2000-2004), della struttura organizzativa del padre, dotata di autonomi collaboratori e personale, senza esserne dipendente, ma restando autonomo e titolare di partita IVA, questi aveva elargito costantemente compensi ai colleghi domiciliati presso lo studio legale.

Quindi notiamo sommessamente che intanto il predetto legale non operava in una struttura direttamente riferibile a lui, quanto piuttosto al padre.

Secondo l’Agenzia la CTR avrebbe poi violato le disposizioni di legge in materia di Irap ed i principi affermati dalla Cassazione per l’ipotesi di studio legale  associato (ipotesi in cui, per orientamento unanime, si presume l’esistenza dì un’autonoma organizzazione, nonché l’intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenze).

Sul punto ancora ci permettiamo di notare come uno studio legale associato non è solo un’entità pagante IRAP, ma comporta molti aspetti contrattuali che non necessariamente debbono essere replicati quando si affidano delle collaborazioni a colleghi.

Infine, sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, l’Agenzia ricorrente segnala la circostanza che la maggior parte dei compensi sono stati erogati a professionisti domiciliati presso lo studio legale del professionista e non invece a colleghi deputati al disbrigo della pratiche fuori dal proprio territorio.

Anche qui ci sfugge la sostanza del rilievo, posto che, come si è visto, lo studio non era del professionista ma del padre.

La CTR Emilia aveva escluso l’esistenza dell’autonoma organizzazione, sui i seguenti elementi circostanziali: a) l’esiguità della disponibilità di tre personal computer; b) lo svolgimento della professione nei locali e nello studio paterno e non in locali propri dell’avv.to P.; c) il doversi avvalere, per la pochezza dell’ organizzazione, di colleghi per le pratiche fuori dal territorio.

La Corte ribalta invece la sentenza di appello e giudica, evidentemente, fondata la ricostruzione dell’Agenzia. In particolare si ricorda come la stessa Corte abbia precisato in passato che il presupposto dell’autonoma organizzazione …, ricorre anche laddove «il professionista responsabile dell’organizzazione si avvalga, pur senza un formale rapporto di associazione, della collaborazione di un altro professionista (nella specie, del coniuge), stante il presumibile intento di giovarsi delle reciproche competenze, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze, si da potersi ritenere che il reddìto prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio» (cfr. Cass. Sez. 6- 5, Ordinanza n. 1136 del 18/01/2017, Rv. 643317 – 01; Sez. 6-5, Sentenza n. 3792 del 15/02/2018).

La citazione, per essere chiari, non ci convince del tutto e non si attaglia probabilmente al caso specifico. Intanto il professionista “responsabile dell’organizzazione” forse nel caso specifico era da identificare nel padre. Poi l’intento di “giovarsi delle rispettive competenze” esiste sembre nei rapporti interprofessionali, anche quando si utilizzi un professionista non del proprio ambito (es. un tecnico per una consulenza o per un progetto). Quello che discrimina è il fatto che questi disponga di una propria organizzazione. A nostro avviso anche se un professionista è domiciliato nello studio di un altro ha ugualmente una propria organizzazione, che poggia sugli accordi tra due soggetti giuridicamente distinti e la cui opera è riferibile alle specifiche competenze e alla specifica responsabilità professionale. Altrimenti basterebbe domiciliarsi a casa per aggirare il problema.

La sintesi che ci deve guidare in un breve commento nelle news non ci consente di andare a ritroso a esaminare meglio le sentenze citate, cosa che ci ripromettiamo di fare in altra sede.